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[1]Il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato ad assumere impegni, nel triennio 1939-40 - 1941-42, sino all'importo massimo di lire 7 miliardi 600.000.000, per provvedere alla realizzazione di nuovi programmi straordinari di apprestamenti aeronautici ed a servizi e prestazioni connessi alla situazione internazionale.
[2]Detti impegni non potranno oltrepassare i limiti seguenti:
[3]Esercizio finanziario 1939-40.. L. 3.000.000.000
[4]» » 1940-41.......... » 3.500.000.000
[5]» » 1941-42.......... » 1.100.000.002
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
