Art. 2
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L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, e' limitata agli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1938-1939 e 1939-1940. Gli impegni assunti in dipendenza dell'autorizzazione predetta e che eccedono le somme inscritte negli esercizi finanziari 1938-1939 e 1939-1940 per provviste e lavori straordinari ai fini del rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito si intendono compresi nell'autorizzazione di cui al precedente articolo.
Testo in vigore dal 4 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
