Art. 1
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[1]Il Ministro per la guerra e' autorizzato ad assumere fino al 30 giugno 1940-XVIII, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di lire otto miliardi, in aggiunta alle somme gia' stanziate per le spese predette.
[2]Gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1939-1940, in aggiunta alle somme gia' stanziate e in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire quattro miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi.
[3]Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti nell'esercizio finanziario 1940-1941.
Testo in vigore dal 4 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
