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[1]La tabella di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, e' sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.
[2]La scadenza dei termini contrattuali di cui al secondo comma dell'articolo predetto e' determinata dal compimento del biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
[3]Il numero complessivo delle unita' salariate da assumersi con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo predetto e' elevato a 33.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
