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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri le variazioni per l'applicazione della presente legge ed a stipulare le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione di essa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - GORLA - TASSINARI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
