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I Ministri per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, per le spese di propria competenza, relative alle opere predette, potranno valersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168, e successive modificazioni, per realizzare i capitali corrispondenti alle annualita' di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 21 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
