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[1]La facolta' di cui al 1° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, riguardante la trasformazione in annualita' trentennali posticipate delle somme non ancora iscritte in bilancio in dipendenza della predetta legge, e' estesa agli stanziamenti da effettuare negli stati di previsione dei vari Ministeri negli esercizi dal 1941-42 al 1945-46 in base a provvedimenti emanati fino alla entrata in vigore della presente legge riguardanti opere pubbliche straordinarie a pagamenti non differiti, eseguite a cura dello Stato oppure di altri Enti con concorsi o anticipazioni concessi dallo Stato.
[2]La trasformazione degli stanziamenti nelle annualita' di cui al precedente comma verra' effettuata con decreti Reali su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.
Testo in vigore dal 21 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
