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Il Ministro per la guerra e' autorizzato ad assumere fino al 31 dicembre 1940-XIX, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di 16 miliardi in aggiunta alle somme gia' stanziate per le spese predette con legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
