Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per la guerra e' autorizzato ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra entro il limite di 14 miliardi, in aggiunta alle somme di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
