Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per le finanze, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, provvedera' con propri decreti ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le somme occorrenti pel pagamento dei lavori autorizzati con la presente legge, nonche' alle altre necessarie variazioni di bilancio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Crollalanza - Jung
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
