Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al Tesoro dello Stato, sui fondi da essa amministrati, ivi compresi quelli degli Istituti di previdenza, di cui ha la gestione, una seconda anticipazione di L. 100.000.000 per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 3.
[2]La somministrazione sara' fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate, a decorrere dal 1° gennaio 1934, su richiesta de Ministro per le finanze in relazione ai fabbisogni compilati dal Ministero dei lavori pubblici, e versata con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
[3]La somma come sopra anticipata dovra' ammortizzarsi, a decorrere dal 1° luglio 1934, in 10 annualita' comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 5,50 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.
[4]Tali annualita' saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1934-35.
[5]Sulle somme corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno trattenuti gli interessi nella predetta misura del 5,50 per cento dal giorno della somministrazione al 30 giugno successivo, mentre sulle somministrazioni che verranno eseguite dopo iniziato l'ammortamento dell'anticipazione, decorreranno gli interessi del 5,50 per cento a debito della Cassa depositi e prestiti e verranno portati in diminuzione nell'annualita' dovuta per l'anno successivo.
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
