Art. 22 — Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio

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[1]Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

[2]per il 1966...................... L. 200 milioni per il 1967...................... L. 250 milioni per il 1968...................... L. 300 milioni per il 1969...................... L. 350 milioni per il 1970...................... L. 400 milioni

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art22 · fonte del testo

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