Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme che a titolo di elargizioni straordinarie verranno corrisposte senza specifica destinazione, da Istituti od Enti a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari, saranno.versate in conto corrente presso la Banca d'Italia, intestato al Consorzio nazionale suddetto, e costituiranno un fondo per anticipazioni per le operazioni di mutuo di cui alla presente legge.

[2]Nello stesso conto corrente sara' versato inizialmente dal Consorzio di credito un contributo di lire 1.000.000.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1068~art6 · fonte del testo

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