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[1]Il puntuale pagamento al Consorzio di credito per le opere pubbliche delle rate di ammortamento e degli interessi in corrispondenza dei mutui concessi al Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti delle case popolari, per conto dei singoli Istituti, e' assicurato, oltre che dalle garanzie acquisite dal Consorzio nazionale predetto, anche dalle somme a questo dovute, allo stesso titolo di ammortamento e di interessi, dagli Istituti fascisti per le case popolari, garanzie e somme che sono vincolate a favore del Consorzio di credito mutuante.

[2]Le garanzie saranno gestite dal Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari.

[3]Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti al Consorzio di credito per le opere pubbliche e' altresi' garantito, in via sussidiaria, dallo Stato. In relazione a tale garanzia sussidiaria dello Stato i contratti di mutuo debbono essere comunicati al Ministero delle finanze, al quale sara' anche comunicata annualmente la situazione delle rate di ammortamento e di interessi scaduti.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1068~art2 · fonte del testo

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