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Per compensare l'Istituto mobiliare italiano dello onere derivante dalla limitazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, il Ministero del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e' autorizzato a corrispondere all'Istituto medesimo, in relazione alla durata dei mutui, un contributo non eccedente il 5 per cento annuo. Il contributo di cui al precedente comma sara' liquidato per ciascuna operazione, sulla base della differenza fra le rate di ammortamento che l'Istituto avrebbe percepito applicando il tasso di interesse corrente per le operazioni analoghe, al momento della stipulazione del mutuo, e le rate di ammortamento effettivamente dovute dall'impresa mutuataria.

Testo in vigore dal 11 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-19;540~art2 · fonte del testo

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