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[1]La facolta' di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche, gia' sancita dall'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591, per i contratti relativi ad opere pubbliche da eseguirsi nell'Africa italiana ed estesa all'Albania con R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, per i contratti di durata superiore ad un anno, e' estesa agli appalti relativi ad opere pubbliche, da eseguirsi in Albania, di durata inferiore ad un anno purche' superiore ai sei mesi.
[2]E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente pero' alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
