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[1]La Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 marzo 1940-XVIII, n. 126, nel deliberare sulla liquidazione ed assegnazione delle somme da prelevare dal fondo di lire 5.000.000 autorizzato con la legge stessa, nonche' sulla ripartizione delle somme incassate in dipendenza dell'accordo reso esecutorio con la legge 13 luglio 1939-XVII n. 1335, ha facolta' di derogare alle disposizioni di qualsiasi natura riguardanti gli atti e documenti gia' presentati dalle parti interessate o che ad esse venissero ulteriormente richiesti.
[2]Per gli atti e documenti redatti in lingua straniera e per i quali la Commissione, avvalendosi della facolta' di cui al precedente comma, non ritenesse di esigere che essi siano accompagnati dalla versione in lingua italiana debitamente autenticata, si dovra' far risultare nei verbali delle sedute che si e' tenuta presente la dichiarazione del segretario della Commissione, attestante che i dati presi a base della liquidazione sono conformi a quelli risultanti dai documenti esibiti dagli interessati.
[3]Gli atti e documenti presentati e da presentarsi dagli interessati alla Commissione interministeriale, come pure i provvedimenti deliberati dalla Commissione stessa sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte indirette sugli affari.
Testo in vigore dal 12 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
