Art. 6
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[1]I funzionari che anteriormente alla promulgazione della presente legge furono addetti ai Gabinetti o che coprirono cariche consimili e che, durante tale incarico o col cessare del medesimo, vennero, con promozione, trasferiti in un ruolo diverso da quello di loro provenienza, anche se dipendente dallo stesso Ministero, non potranno ritornare nel loro ruolo di origine, se non riprendendo il grado, l'anzianita' ed il posto di ruolo che avrebbero se fossero rimasti nell'Amministrazione alla quale gia' appartenevano.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 aprile 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]SIDNEY SONNINO L. LUZZATTI.
[6]Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
Testo in vigore dal 13 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
