Art. 4
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I Gabinetti attendono alla corrispondenza privata, collaborano all'opera personale del ministro o del sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi, ne' sostituirsi agli stessi.
Testo in vigore dal 13 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
