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[1]Gli obblighi previsti dalla presente legge riguardano anche coloro che sono gia' ufficiali, sottufficiali e militari in qualunque forza armata, esclusi solo gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente di tutte le Forze armate, coloro che gia' appartengono al Corpo di Stato Maggiore e del Genio navale (D.M.) delle categorie in congedo della Regia marina e i militari della Regia aeronautica non di carriera appartenenti alla categoria piloti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 maggio 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Acerbo - Cini
[6]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
