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[1]I cittadini che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1, non abbiano ricevuto alcuna comunicazione da parte delle Capitanerie di porto o dagli altri organi dell'Amministrazione militare marittima entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a denunciare il proprio titolo e la propria posizione militare alla Capitaneria di porto di ascrizione entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine.
[2]I trasgressori sono puniti se militari, con la reclusione militare fino a tre mesi, e se non militari, con l'arresto fino a 15 giorni.
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
