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[1]Durante l'attuale stato di guerra il Ministro per la marina puo', di autorita', nominare ufficiali di complemento, nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina, i cittadini italiani di razza ariana i quali siano in possesso dei seguenti titoli professionali:
[2]1°) per la nomina ad ufficiale nel Corpo di Stato Maggiore:
- a)capitano superiore di lungo corso;
- b)capitano di lungo corso;
- c)scrivano.
[3]2°) per la nomina ad ufficiale nel Corpo del Genio navale (D.M.):
- a)macchinista navale in primo;
- b)macchinista navale in secondo;
- c)diplomato macchinista navale con due anni di navigazione o con un anno di navigazione e uno di lavori, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1080.
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
