Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nessuno puo' esercitare attivita' professionale di volo se non munito del relativo brevetto e se non iscritto nell'albo della propria categoria previsto dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico della gente dell'aria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 10 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
