[1]Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 3 dicembre 1940

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-11-01;1610~art4 · fonte del testo

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