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Amministrativo
Facolta' ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attivita' connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione
Legge 1 novembre 1940, n. 1610
- Aggiornato al
- 3 dicembre 1940
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attivita' connesse…
- Art. 2Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato alle persone…
- Art. 3Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato…
- Art. 4Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei…
