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[1]La facolta' di delega concessa dalla lettera B dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, e' estesa anche ai casi in cui i pensionati o assegnatari siano richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra.
[2]In tali casi il pagamento delle pensioni ed assegni verra' effettuato senza la produzione dei documenti prescritti dall'art. 10 del R. decreto 24 aprile 1927-V, n. 677, e gli adempimenti previsti dall'art. 23 del Regio decreto stesso per gli ufficiali dello stato civile e le autorita' incaricate della tenuta dei registri anagrafici saranno assolti dagli enti militari dai quali i richiamati rispettivamente dipendono.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
