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La facolta' di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, e' prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unita'. Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonche' per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno assunti dalla Zecca ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si fara' fronte nei modi e termini di cui al precedente art. 3.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-11-21;1141~art4 · fonte del testo

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