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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Agli articoli 13, 21 e 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito, con le modificazioni, nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
[9]Nell'ultimo comma dell'articolo 13, dopo le parole: «La Banca nazionale del lavoro e della cooperazione», sono inserite le seguenti: «La Banca nazionale dell'agricoltura».
[10]Allo stesso art. 13 e' aggiunto il comma seguente:
[11]«La Banca nazionale dell'agricoltura potra' compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».
[12]Nel secondo comma dell'art. 21, modificato con il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, alle parole: «e la Banca nazionale del lavoro - quest'ultima per le operazioni di credito agrario - », sono sostituite le seguenti: «la Banca nazionale del lavoro e la Banca nazionale dell'agricoltura - queste ultime per le operazioni di credito agrario».
[13]Nel secondo comma dell'art. 22, dopo le parole: «dalla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione», sono inserite le seguenti: «dalla Banca nazionale dell'agricoltura».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 7 aprile 1938 - Anno XVI
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]MUSSOLINI - SOLMI - ROSSONI
[18]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 29 aprile 1938 al 1 gennaio 1994
