Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale. Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale. Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art11 · fonte del testo

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