Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1960 al 24 giugno 2017. Leggi il testo vigente →

Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti gia' acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1960 al 24 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-09-22;1054~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari