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[1]Le domande di pensione di guerra prodotte da infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, o da loro congiunti, e gia' definite con provvedimento del Ministero delle finanze, potranno - a richiesta degli interessati - essere riprese in esame per i maggiori benefici derivanti dalla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 marzo 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - TERUZZI
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 22 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
