Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti, in base al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 28, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 tra i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dopo il 28 ottobre 1923 siano stati perseguitati a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro la dittatura fascista, e siano pertanto espatriati. Lo stesso beneficio e' concesso agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati, che siano pur essi espatriati. Il beneficio di cui al precedente comma e' attribuito agli impiegati locali suddetti, in servizio al momento dell'entrata in vigore della precitata legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di eta', purche' abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza, da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di eta', viene considerato equivalente, se inferiore a 20 anni di servizio pensionabile. Gli impiegati interessati dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 3 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-12;1590~art1 · fonte del testo

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