(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero). Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

  • a)revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
  • b)semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;
  • c)fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
  • d)stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternita', l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;
  • e)esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.

Testo vigente dal 6 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-28;266~art4 · fonte del testo

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