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[1]Ai fini dell'articolo precedente, il Prefetto convoca in riunione collegiale - di regola - tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:
[2]1° l'intendente di finanza; 2° il provveditore agli studi, nelle Provincie ove ha sede, e un funzionario o un capo di istituto da lui delegato, nelle altre Provincie; 3° i subeconomi dei benefici vacanti; 4° l'ingegnere capo del Genio civile; 5° il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi; 6° l'ispettore forestale; 7° i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura; 8° l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere; 9° l'ispettore del lavoro; 10° i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della Provincia.
[3]Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della Provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attivita' nell'ambito della Provincia, ritenga di volta in volta opportuno convocare.
[4]Ai fini dell'art. 1, il Prefetto puo' invitare presso di se' i funzionari di cui sopra, anche separatamente.
Testo in vigore dal 27 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
