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[1]I Prefetti provvedono ad assicurare, in conformita' con le generali direttive del Governo, unita' d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali, entro l'ambito delle rispettive Provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'Amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle ferrovie e con i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.
[2]Nulla e' innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei Prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno.
Testo in vigore dal 27 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
