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[1]La facolta' della emissione di cartelle ordinarie della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e' riservata in casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilita' normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilita' di altri istituti di credito.

[2]La facolta' e' data e regolata di volta in volta, mediante decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

[3]Il decreto stesso sara' registrato alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 30 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;364~art5 · fonte del testo

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