Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. 95 parole tolte.
tolto: Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1 gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana. La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;266~artunico · fonte del testo
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