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[1]All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministro della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio. Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposite assegnazioni di fondi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-02;30~art3 · fonte del testo

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