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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' estesa per un ulteriore periodo di due anni, a decorrere dal 25 giugno 1940-XVIII, la facolta' concessa al Ministro per l'aeronautica dall'art. 2 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2722, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 487, di autorizzare le imprese assuntrici dei servizi di trasporto aereo ad assumere od impiegare personale che sia sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, sempre che cio' sia imposto da ragioni di pubblico interesse in rapporto al regolare funzionamento dei servizi stessi.
[9]L'autorizzazione alle imprese di cui sopra sara' data caso per caso.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
