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[1]La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dei Regi decreti 1° luglio 1926, n. 1130, e 6 maggio 1928, n. 1251, si applica ai rapporti collettivi di lavoro, e' estesa a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti Associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza, ecc.), ed ai contratti accessori riguardanti colture speciali ed allevamenti di animali da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale.
[2]Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto.
Testo in vigore dal 19 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
