Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1948 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La disposizione dell'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, contenente emendamenti al decreto-legge luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, recante nuove norme per la esecuzione delle opere pubbliche dello Stato, e al regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214, che ebbe a modificarlo, e' applicabile anche per le opere a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 29 novembre 1948 al 22 dicembre 2008
