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In armonia a quanto e' disposto nell'art. 2 del regolamento per l'igiene generale del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, l'acquisto delle maschere per tutto il personale delle industrie dovra' essere fatto a cura e a spese dei datori di lavoro.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
