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[1]L'acquisto delle maschere occorrenti a tutto il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovra' essere compiuto entro il 30 giugno 1942-XX, in modo da raggiungere, al termine di ogni anno finanziario, le seguenti aliquote di distribuzione per ciascuna azienda, industria e stabilimento e per ciascun Ente statale e parastatale, Provincia e Comune:
[2]al 30 giugno 1939-XVII: il 30 per cento di tutto il personale presente a tale data;
[3]al 30 giugno 1940-XVIII: il 45 per cento di tutto il personale presente a tale data;
[4]al 30 giugno 1941-XIX: il 70 per cento di tutto il personale presente a tale data;
[5]al 30 giugno 1942-XX: il 100 per cento di tutto il personale presente a tale data.
[6]Il primo 20 per cento dovra' essere costituito da maschere di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle Forze armate (modello T 35 o simile); il rimanente potra' essere di maschere del modello per popolazione civile.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
