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Ugualmente, entro i termini stabiliti dall'art. 3 della presente legge, anche tutto il personale degli Enti statali, parastatali, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti pubplici locali e dei Consorzi, compresi nelle localita' stabilite dall'art. 1 del predetto regolamento, dovra' essere fornito di maschere antigas a cura e a spese della rispettiva Amministrazione.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
