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Il provento delle ammende riscosse ai sensi del 1° capoverso dell'art. 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e' devoluto all'Istituto nazionale per l'esportazione per gli scopi stabiliti dall'art. 11 della legge 23 giugno 1927, numero 1272.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
