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Nelle contravvenzioni prevedute dal 1° capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1151, il contravventore e' ammesso a far domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento in primo grado.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
