Sono ammessi al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta. L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire 9000 mensili.

Testo vigente dal 2 luglio 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-06;683~art1 · fonte del testo

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