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Ove non si faccia luogo alla concessione di cui all'art. 3, la Discoteca di Stato e' autorizzata a provvedere altrimenti alla riproduzione dei dischi da diffondere mediante vendita per i fini culturali da essa perseguiti, ferma restando la destinazione degli eventuali utili secondo le norme degli articoli 3 e 4.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
