Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nell'atto di concessione sara' stabilita una percentuale sugli utili da versarsi all'Erario.
[2]In corrispondenza delle somme introitate a tale titolo il Ministero delle finanze provvedera' ad aumentare lo stanziamento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
