Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Discoteca di Stato e' autorizzata a concedere in uso le matrici di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 1 della presente legge alla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra per trarne dischi da diffondere mediante vendita. I relativi utili, salvo la percentuale di cui all'articolo seguente, verranno devoluti ai servizi assistenziali dell'Associazione stessa.
[2]Da tale concessione e' escluso l'uso delle matrici di cui all'art. 2.
[3]Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso delle matrici da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sono a carico dell'Associazione medesima.
[4]La concessione suindicata e' disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
